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Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa Club Sile

Art. 1 – Denominazione e sede

  1. È costituita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata “Canoa Club Sile Associazione Sportiva Dilettantistica”, con sede in Treviso – Via Borin 48/L.

Art. 2 – Scopi

  1. L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste.
  2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva, verso soggetti dotati o diversamente abili, connessa alla pratica di tutti gli sport promossi dal CONI, ed in particolare della canoa, del canottaggio, del dragon boat, della vela, degli sport natitici in genere, intesa come mezzo di formazione e recupero psico-fisico e morale dei soci e/o degli appartenenti agli enti che avranno rapporti di collaborazione, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, sociale e ricreativa. Idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport in genere, curando in particolare l’educazione fisica, morale, e civica dei giovani, delle categorie disagiate e dei soggetti diversamente abili.
  3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l’Attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti senza barriere architettoniche ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport in genere, nonché realizzare attività didattiche per l’avvio, l’avvicinamento, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.
  4. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un punto di ristoro.
  5. Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi: la promozione e l’organizzazione di manifestazioni ed altre iniziative legate alle discipline sportive, nonché la promozione e l’organizzazione di manifestazioni nell’ambito sociale e solidale, l’organizzazione di corsi e altre attività di formazione per l’avviamento alla pratica degli sport, la fornitura ai soci, alle associazioni ed ai praticanti delle stesse attività sportive di servizi per lo sviluppo e la diffusione. della cultura sportiva.
  6. L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Potrà, altresì, reperire spazi ed impianti anche tramite convezioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.
  7. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  8. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), degli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) e delle Discipline Sportive Associate (D.S.A.) riconosciuti dal CONI, ai quali l’Associazione vorrà affiliarsi. L’Associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito alle attività sportive praticate. L’Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle F.S.N., E.P.S. e D.S.A a cui intende affiliarsi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alle attività sportive.
  9. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle F.S.N.. L.P.S. e D.S.A nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.
  10. L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
  11. Sono parte integrante del presente statuto il Regolamento Interno dell’Associazione e tutti gli atti ad esso collegati.
  12. Sono parte integrante del presente statuto tutti i riferimenti previsti dalla Legge 383/2000 e successive modifiche.

Ari. 3 – Durata

  1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.